Art. 2.
(Regime speciale di autonomia della città-regione di Roma capitale).

      1. La città-regione di Roma capitale è titolare della potestà statutaria e regolamentare e determina la propria struttura organizzativa in ottemperanza alle previsioni costituzionali e nel rispetto dei princìpi in materia di organizzazione e di attività amministrativa stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
      2. La città-regione di Roma capitale si colloca nell'assetto ordinamentale italiano come livello di governo locale direttamente connesso e dipendente degli organi centrali dello Stato. La città-regione di Roma capitale è un ente autonomo rispetto ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.
      3. La città-regione di Roma capitale sostituisce il comune di Roma e costituisce l'espressione della comunità locale e dell'intera comunità nazionale.
      4. In conformità a quanto previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, nonché dalla Costituzione e dalla legge italiana, la città-regione di Roma capitale esercita le proprie competenze basandosi sui princìpi di autonomia amministrativa e finanziaria e di responsabilità, agendo in coordinamento e in cooperazione con le altre istanze di governo territoriale.
      5. L'attività della città-regione di Roma capitale si ispira ai princìpi della trasparenza e della massima partecipazione popolare ai processi decisionali dell'ente territoriale.